Art. 12.
(Apolidi).

      1. In materia di apolidi, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere che, ai fini della legge penale, al cittadino sia equiparato l'apolide che abbia residenza o dimora abituale nel territorio dello Stato.